ATTENZIONE: scattano i controlli sull’acquirente in assenza di verifiche sul fornitore
Le irregolarità riscontrate dal fisco in merito all’acquisto della merce, alla sua provenienza e al relativo trasporto sono idonee a provare la consapevolezza del cessionario o per lo meno la conoscibilità della frode da parte dello stesso.
In tal senso, rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti l’infedeltà fiscale del fornitore che (oltretutto) ha trasferito la sede all’estero dopo un breve periodo di attività, lo stato di nullatenenza del socio unico e amministratore della società venditrice, le stranezze relative alle modalità di approvvigionamento e trasporto, oltre che le irregolarità della ditta esecutrice dei trasporti.
In mancanza di verifiche sull’adeguatezza e solidità del fornitore, nonostante l’entità degli acquisti, sull’origine e provenienza della merce e sull’affidabilità del trasportatore, è dunque lecito concludere che l’acquirente non abbia fatto uso della diligenza esigibile da un operatore accorto.
Di conseguenza, è legittima la contestazione di indetraibilità dell’Iva relativa alle fatture ricevute, in quanto soggettivamente inesistenti.
Queste sono le conclusioni della Ctr Lombardia n. 3788/17 del 19 ottobre scorso (presidente Lamanna, relatore Scarzella).
La sentenza ha anche modo di precisare che è irrilevante la regolarità della documentazione contabile, dato che essa è propria di questa tipologia di illeciti.
Per questa ragione è indispensabile non solo verificare l’affidabilità dei propri clienti ma anche quella di tutti i fornitori.
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Fonte: Il Sole 24 Ore