Le novità della riforma del fallimento approvata dal Senato.

13 October 2017 IN Diritto e fisco
Le novità della riforma del fallimento approvata dal Senato.

Via libera definitivo alla riforma della legge fallimentare. Il Senato ha approvato la legge delega che autorizza il Governo a riformare la legge fallimentare.

Una riforma epocale cambierà radicalmente le modalità attraverso cui la giustizia impatta sulle situazioni di crisi.

Il testo, che delega al Governo la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, mira proprio a far fronte al nuovo "spirito" che anima il ciclo di vita delle imprese, ormai trasformato rispetto al passato, attraverso strumenti che renderanno possibile affrontare le crisi di insolvenza anticipatamente, eliminando lo stigma sociale che accompagnava il fallimento e prevenirlo.

Ma quella che verrà attuata nei prossimi giorni non è la prima riforma della legge fallimentare; da quanto il testo è stato approvato nel 1942, infatti, la normativa è stata modificata in diverse occasioni così da uniformarla all’evoluzione del mercato.

In oltre 60 anni dalla sua entrata in vigore la Legge fallimentare è stata modificata più volte al fine di adattarsi all’evoluzione socio economica del Paese. D’altronde la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi alcuni articoli della legge fallimentare rendendo necessaria una modifica della materia.

Vediamo nel dettaglio quali sono state queste modifiche e in che modo la legge fallimentare cambierà ancora.

Addio al fallimento: al suo posto la liquidazione giudiziale

Una delle novità più importanti previste dalla riforma riguarda la cancellazione del termine “fallimento”, sostituito da “procedura di liquidazione giudiziale dei beni”.

Una decisione motivata dal fatto per cui spesso il termine “fallimento” comporta un pregiudizio sociale per l’imprenditore, nonostante molte volte questo dipenda da fattori a lui non imputabili. Il fallimento spesso è fisiologico viste le logiche del mercato, ed è per questo che si è voluta togliere l’attenzione dal concetto di “imprenditore” per dare più importanza all’aspetto processuale.

Fase preventiva e stragiudiziale per anticipare l'emersione della crisi

La riforma introduce una fase preventiva e stragiudiziale, affidata ad un organismo pubblico (costituito su base provinciale presso le camere di commercio) e volta a dare sostegno all'impresa e ad anticipare l'emersione della crisi. Il fine è quello, attraverso l'analisi delle cause del malessere economico e finanziario, di agevolare le trattative tra debitori e creditori.

L’organismo interverrà su istanza dell’imprenditore, ma ci potrà essere anche una convocazione “d’ufficio” dello stesso nel caso in cui ci sia una segnalazione motivata presentata dal sindaco o dal revisore contabile.

L’imprenditore potrà essere convocato anche in seguito al perdurare di inadempimenti di importo rilevante nei confronti di creditori pubblici qualificati (come ad esempio l’Agenzia delle Entrate). Una volta convocato l’imprenditore avrà tempo fino a tre mesi per avviare il procedimento davanti all’organismo di composizione della crisi o, in alternativa, per chiedere il concordato preventivo o per raggiungere un accordo con il creditore pubblico.

Quindi, anche se la finalità del fallimento è sempre quella di soddisfare i creditori tramite la liquidazione del patrimonio dell’imprenditore, c’è una maggiore apertura rispetto al superamento della crisi dell’impresa. Il legislatore infatti ha voluto incoraggiare la ristrutturazione e il salvataggio dell’impresa tramite accordi tra l’imprenditore in crisi e i suoi creditori.

Giudice ad hoc per le procedure concorsuali

Un giudice specializzato per la trattazione delle procedure concorsuali che verranno ripartite tra un numero ridotto di tribunali, selezionati in base a parametri oggettivi e con piante organiche adeguate, mentre i tribunali delle imprese saranno competenti per le procedure di maggiori dimensioni.

Concordato preventivo in continuità

La riforma razionalizza altresì l'istituto del concordato preventivo, restringendo il campo all'ipotesi del c.d. concordato in continuità: ossia quando l'impresa versa in situazioni di crisi (reversibile) e la proposta sia in grado di garantire la continuità aziendale, con il mantenimento di livelli occupazionali adeguati e assicurando nel tempo una maggiore soddisfazione dei creditori.

Accordi di ristrutturazione estesi

Il testo prevede che il debitore, con l'omologazione del Tribunale, potrà chiedere che gli effetti dell'accordo di ristrutturazione vengano estesi "anche alla minoranza di creditori che non hanno aderito all'accordo stesso, purché al medesimo abbiano però aderito i titolari di crediti finanziari, pari almeno al 75% dell'ammontare complessivo". Si favorisce così un processo decisionale più rapido impedendo al contempo la "dittatura" dei creditori di minoranza.

Marketplace nazionale per i beni in vendita, il sistema Common

Con la riforma si dà vita al sistema Common: ossia la creazione di un marketplace unico nazionale per far sì che i beni in vendita delle procedure concorsuali ed esecutive, siano resi negoziabili non solo a fronte di denaro corrente ma anche con titoli appositi, che incorporano un diritto speciale attribuito ai creditori delle procedure dei quali sia certificata la concreta possibilità di soddisfazione, da parte di un organismo terzo, a un valore minimo prudenziale, a fronte di una garanzia formata dagli attivi più facilmente vendibili e di valore durevole.

Procedura unitaria per i gruppi di imprese

La riforma introduce altresì la possibilità di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza dei gruppi di imprese, individuando, ove possibile, un unico tribunale. Per le imprese facenti parte di un gruppo, dunque, ciò significa che sarà consentito proporre un unico ricorso, sia per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti dell'intero gruppo, sia per l'ammissione delle diverse imprese al concordato preventivo.

Più facile l'accesso al credito

Un sostegno alle imprese, soprattutto di piccole dimensioni, con misure che rendono più facile l'accesso al credito, attraverso forme di garanzia che non comportano la perdita del possesso del bene.

La riforma prevede che l'impresa possa continuare ad utilizzare l'asset per il processo produttivo ovvero disporne trasferendo la prelazione sul corrispettivo ricavato e altresì concedere la garanzia su beni non ancora attuali ma futuri e determinabili.

Art. 2409 c.c. anche alle Sas

Viene esteso il controllo giudiziale ex art. 2409 c.c. anche alle società a responsabilità limitata e ridotti i requisiti dimensionali, al ricorso dei quali le Srl devono dotarsi di un organo di controllo.

Tutela per chi compra immobili da costruire

Viene inserita una c.d. norma salva-famiglie, ossia una precisa tutela per chi acquista immobili da costruire. È previsto infatti che gli atti di trasferimento vengano conclusi, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, assicurando così il controllo di legittimità da parte del notaio. Il fine è evitare quello che accade di frequente, ossia "la sistematica violazione da parte dei costruttori di fornire al momento della conclusione del contratto anche preliminare, la fideiussione a garanzia dell'acquirente nonché la polizza assicurativa".

Nella riforma inoltre è riconosciuta all’imprenditore la possibilità di liberarsi completamente dei debiti entro il termine di tre anni dall’apertura della procedura di fallimento.

Fonte: Sole 24 ore / Studio Cataldi / Money

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