Nuove linee guida UE sul lavoro forzato: come cambia la gestione della supply chain

14 September 2026 IN Attualità
Nuove linee guida UE sul lavoro forzato: come cambia la gestione della supply chain

Dal 14 dicembre 2027 le imprese che operano sul mercato europeo dovranno confrontarsi con un nuovo divieto destinato a incidere direttamente sulle catene di approvvigionamento: non potranno essere immessi, messi a disposizione sul mercato dell’Unione o esportati prodotti ottenuti, anche solo in parte, mediante lavoro forzato.


Il divieto è previsto dal Regolamento UE 2024/3015, le cui linee guida sono state pubblicate il 3 settembre 2026 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. La nuova disciplina mira a impedire che il mercato europeo assorba prodotti realizzati attraverso forme di sfruttamento incompatibili con i diritti fondamentali e, allo stesso tempo, a garantire condizioni di concorrenza più uniformi tra le imprese.


Cosa si intende per lavoro forzato


Il regolamento riprende la definizione contenuta nella Convenzione n. 29 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO): è considerato forzato il lavoro o servizio imposto a una persona sotto la minaccia di una punizione e senza che questa si sia offerta volontariamente.


Tra le situazioni che possono configurare lavoro forzato rientrano la coercizione, la limitazione della libertà di movimento, il lavoro imposto per ripagare un debito, il mancato pagamento dei salari, la sottrazione dei documenti personali, le minacce e l’abuso di condizioni di vulnerabilità.


Il campo di applicazione della normativa è molto ampio: riguarda tutti i prodotti, indipendentemente dall’origine, dal settore o dalla tipologia, comprese materie prime, prodotti agricoli e minerali. È sufficiente che il lavoro forzato sia stato utilizzato anche in una sola fase dell’estrazione, raccolta, produzione, fabbricazione o trasformazione.


Il rischio, inoltre, può trovarsi in qualsiasi punto della filiera, anche al di fuori dell’Unione Europea.


Controllare la filiera per prevenire i rischi


È proprio questo uno degli aspetti più rilevanti per le imprese. Una catena di approvvigionamento può coinvolgere produttori, fornitori, subfornitori e numerosi altri soggetti, distribuiti in Paesi e contesti differenti.


Conoscere esclusivamente il proprio fornitore diretto potrebbe quindi non essere sufficiente. È necessario sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto alla struttura della filiera e ai soggetti che intervengono nelle diverse fasi di realizzazione di un prodotto.


Il regolamento non introduce un obbligo generalizzato di due diligence specificamente dedicato al lavoro forzato. Le linee guida indicano tuttavia nella verifica della catena di approvvigionamento uno strumento fondamentale per ridurre il rischio.


Per le imprese diventa quindi importante individuare i fornitori e le aree maggiormente esposte, raccogliere informazioni, effettuare controlli proporzionati al livello di rischio e documentare le attività svolte.


L’obiettivo è prevenire l’ingresso nella propria catena di fornitura di prodotti realizzati attraverso lavoro forzato e, più in generale, costruire filiere maggiormente trasparenti e controllate.


Le conseguenze delle violazioni


La prevenzione assume ancora più importanza considerando le conseguenze previste dal regolamento.


Le autorità competenti potranno avviare indagini sui prodotti sospettati di essere stati realizzati mediante lavoro forzato e richiedere agli operatori economici informazioni e documentazione.
 

L’indagine può portare al divieto di immissione sul mercato o di esportazione del prodotto, oltre al suo ritiro e smaltimento. Il divieto riguarda il prodotto interessato e può quindi avere effetti anche nei confronti di operatori diversi dall’impresa direttamente sottoposta all’indagine.


Alle frontiere le merci potranno essere bloccate e, quando oggetto di un divieto, sequestrate o smaltite con costi a carico dell’operatore.


Gli Stati membri dovranno inoltre stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della gravità e della durata della violazione, della condotta dell’impresa e della sua collaborazione con le autorità.


La soluzione di Business Defence


In questo scenario, conoscere preventivamente i propri interlocutori diventa un elemento importante per una gestione più consapevole del rischio.


Le aziende medio-grandi adottano da tempo sistemi di valutazione dei fornitori, i cosiddetti vendor rating, che consentono di analizzare le performance delle proprie controparti. Questi strumenti, tuttavia, fotografano prevalentemente ciò che è già accaduto. Oggi, soprattutto nelle filiere più articolate, è importante poter contare anche su informazioni puntuali e aggiornate, capaci di supportare una valutazione preventiva dei soggetti con cui si entra in relazione, comprese le micro e piccole imprese che rappresentano una componente significativa delle catene di fornitura.
 

È in questa logica che Business Defence mette a disposizione servizi di Informazioni Pre-Contrattuali, pensati per supportare le aziende nella conoscenza preventiva delle proprie controparti. Nella vasta gamma di servizi proposti si distinguono:
 

  • BASIC PLUS un rapporto informativo investigato e monitorato che consente di approfondire l’affidabilità commerciale dell’impresa analizzata. La sinergia tra analisti e reparto investigativo permette di aggiornare le informazioni disponibili e restituire un quadro attuale della situazione dell’azienda.
  • FULL PLUS offre un’indagine ancora più completa, integrando le informazioni pubbliche con gli accertamenti svolti dal reparto investigativo. Il rapporto permette di approfondire la struttura societaria, gli esponenti e le cariche ricoperte, i soci, le partecipazioni e altri elementi utili alla valutazione della controparte, arrivando a definire anche rating, score e limite di credito concedibile.

Inoltre entrambi i report possono inoltre essere integrati con il Modulo ESG che amplia la valutazione della controparte attraverso l’analisi dei profili Environmental, Social e Governance, restituendo un ESG Score elaborato attraverso un sistema di scoring che valuta le tre dimensioni ESG ed attribuisce un punteggio.


L'integrazione di queste informazioni consente alle aziende di costruire una conoscenza più completa e aggiornata delle proprie controparti, rafforzando la capacità di individuare tempestivamente eventuali elementi di attenzione lungo la filiera e di prendere decisioni più consapevoli.

 

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