È noto che in caso di decesso, il coniuge e/o gli altri beneficiari maturano il diritto alla pensione superstiti, comunemente nota come “reversibilità”.
Forse però non tutti sanno che la pensione ai superstiti spetta ai beneficiari a prescindere dalla scelta compiuta in merito all’eredità del defunto.
Vi hanno diritto anche se rinunziano all’eredità.
Vediamo chi sono i beneficiari della pensione di reversibilità:
1. Il coniuge
- il coniuge separato, purché il defunto figuri iscritto all’Ente erogatore prima della sentenza di separazione; se il coniuge è separato con “addebito” (cioè per colpa), solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
- il coniuge divorziato, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il defunto risulti iscritto all’Ente erogatore prima della sentenza di divorzio.
- Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’unica quota di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate. In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera.
- In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.
2. I figli
- minori di 18 anni;
- studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
- studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
- inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto.
3. I nipoti
Purché di età inferiore ai 18 anni e a carico del defunto, anche se non formalmente affidati allo stesso.
4. I genitori (solo in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti):
- con almeno 65 anni di età;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- a carico del dante causa al momento del decesso.
5. I fratelli celibi e le sorelle nubili (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori):
- inabili al lavoro;
- a carico del lavoratore defunto.
Attraverso il Rintraccio Eredi è possibile identificare gli eredi della una persona defunta, al fine di recuperare da questi ultimi un credito vantato nei confronti del defunto.
Una modalità per recuperare il credito può consistere nel pignoramento della cd. Pensione di reversibilità. Quest’ultima, infatti, non rientra nell’elenco dei crediti non pignorabili indicati all’articolo 545 del Codice di procedura civile.
Come previsto per lo stipendio, anche le pensioni possono essere soggette a pignoramento, e tra queste la reversibilità non fa eccezione, nei limiti al pignoramento stabiliti nel D.L. 83/2015.
La legge stabilisce i limiti alla pignorabilità della pensione ai superstiti.
Tale limite è un quinto dell’ammontare della reversibilità, fatta salva una quota che viene chiamata “minimo vitale”. Si tratta di una cifra al sotto della quale non si può scendere poiché è indispensabile a garantire una vita dignitosa e l’acquisto dei beni essenziali.
La legge fissa la cifra del minimo vitale a 525,89 euro. Ciò significa che la pensione di reversibilità può essere pignorata nella parte eccedente la somma indicata.
Nell’Indagine sugli Eredi merita grande attenzione anche la sezione relativa alla verifica di accettazione o rinuncia all’eredità del defunto, in quanto di grande impatto sulle future scelte per la rivalsa del credito.
È però importante sapere che la pensione superstiti è pignorabile soltanto se il Beneficiario ha ACCETTATO l’eredità.
Esiste infatti un unico caso in cui la pensione di reversibilità non può essere pignorata: se il coniuge superstite rinuncia all’eredità del defunto. Questo perché rinunciando all’eredità è possibile evitare la successione dei debiti che il coniuge aveva contratto in vita.
Va precisato che chi rinuncia all’eredità non perde il diritto a percepire la pensione di reversibilità: questa infatti scatta automaticamente con la morte del congiunto e non è oggetto di successione testamentaria. In altre parole, eredità e reversibilità sono autonome e indipendenti tra loro poiché la seconda non dipende dalla prima.
Pertanto potrebbe essere molto utile, una volta identificati gli eredi, accertata la loro volontà in merito all’eredità del defunto e individuato il beneficiario dell’eventuale trattamento superstiti (in genere il coniuge), procedere con un’indagine contestuale su quest’ultimo, al fine di appurare se effettivamente percepisca una reversibilità.
Questo approfondimento parallelo consentirebbe di contrarre le tempistiche di indagine, e di elaborare strategie di recupero del credito più incisive.
Fonte: BD Business Defence