Può il diritto alla Privacy tutelare condotte illecite?

17 May 2018 IN Attualità , Business Defence
Può il diritto alla Privacy tutelare condotte illecite?

La linea di demarcazione tra lecito ed illecito a volte è talmente sottile che è possibile superare questo labile limite e ritrovarsi in un secondo dalla parte del torto. Al punto che colui che commette un illecito improvvisamente appellandosi alla Privacy ottiene la ragione.

Quando il diritto alla Privacy è superiore al diritto alla cronaca e permette la tutela di condotte illecite, si verificano episodi come quello recentemente capitato ad un noto telegiornale satirico che, si è visto censurare un video reportage in cui veniva documentata una truffa.

Ciò fa riflettere parecchio, specialmente alla vigilia di grandi cambiamenti ed adeguamenti sul tema.

Il noto programma televisivo “Striscia la Notizia” commette una violazione della Privacy se, nel mandare in onda il filmato nel quale viene incastrato il truffatore, divulga la sua immagine e i suoi dati personali. Il verdetto della Cassazione (sentenza 10153) che accoglie il ricorso del truffatore, arriva dopo la decisione del Garante della Privacy che, pur ammettendo l’interesse del pubblico ad essere informato sul malcostume e riconoscendo il ruolo di denuncia svolto dalla trasmissione di Antonio Ricci, ha censurato lo “scoop”, fatto violando il diritto alla riservatezza dei dati e all’immagine.

A rivolgersi sia al Garante sia ai giudici, vincendo la causa in Cassazione, era stato proprio l’autore del raggiro a danno di due sindaci.

L’uomo, con la complicità di una giornalista, si era finto intermediario proprio di Striscia, facendo intravedere ai sindaci la possibilità di diffondere, attraverso il Tg satirico, una denuncia sulla chiusura di un ospedale di zona. L’aiuto per trattare il caso, che stava molto a cuore ai due primi cittadini, non era però del tutto disinteressato: il prezzo da pagare era di 52 mila euro. I sindaci non si fidano e chiamano le telecamere di Striscia. All’appuntamento per la consegna della “mazzetta”, sia la giornalista sia l’intermediario ribadiscono l’offerta di uno spazio televisivo e il relativo costo, e per rendersi credibili, citano alcuni personaggi noti; tuttavia una volta aperta la busta consegnata dai sindaci, si rendono conto di avere in mano carta straccia.

Non è però la sola sorpresa, in quanto segue l’irruzione dei veri giornalisti di Striscia che avevano ripreso e registrato tutto.

Nei giorni successivi il mediatore si è rivolto al Garante per la Privacy e ha ottenuto un provvedimento in suo favore. Per l’Authority né il diritto di cronaca né il fine - produrre documenti in tribunale anche a tutela dell’onore della trasmissione - giustificano la messa in onda dei filmati e delle registrazioni.

La storia di malcostume avrebbe comunque potuto essere raccontata senza mostrare i volti dei soggetti coinvolti esercitando così il diritto di cronaca.

La lettura del Garante convince la Suprema Corte, che accoglie il ricorso dell’agente tuttofare e bacchetta i giudici di merito.

A noi che trattiamo dati, e ben conosciamo quanto la finalità degli stessi rappresenti il timone che guida l’intera struttura del regolamento sulla Privacy, non piace questa sentenza che rischia di tutelare condotte illecite.

Fonte: Sole 24 Ore / Business Defence

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