Con l’approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto legge del 3/5/2016 numero 59, vengono rese esecutive le disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali. Un primo passo verso l’ampliamento delle prerogative per gli addetti ai lavori?
Con la nuova normativa sono state apportate rilevanti variazioni al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare. Tra queste, viene data al giudice dell’esecuzione la facoltà di disporre un quarto esperimento d’asta, nel caso in cui i primi tre siano risultati infruttuosi, con base d’asta dimezzata.
Vogliamo oggi a soffermarci sull’entrata in vigore della nuova banca dati pubblica: il registro pubblico dei debitori.
Prima che venga messa in atto occorrerà però attendere il decreto ministeriale: sarà infatti un apposito decreto del ministero della Giustizia, sentita la banca d'Italia, a prevedere le disposizioni attuative del registro, stabilendo le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati da inserire, nonché i tempi massimi della loro conservazione, i soggetti tenuti a pubblicarli e i legittimati ad accedere alla sezione ad accesso limitato e a pagamento.
Il registro sarà quindi composto da due sezioni: la prima gratuita, cui potrà accedere chiunque, e una seconda sezione a pagamento e ad accesso limitato (solo in favore di soggetti titolari di un interesse legittimo). Il registro consentirà la ricerca dei dati per tipologia di informazione (ad esempio, per “pignoramenti immobiliari” o in base al “nome” del debitore) e di documento in esso contenuti. E’ previsto che il registro venga conservato e tenuto dal Ministero della Giustizia e che sarà reso accessibile dalla Banca d’Italia.
Per quanto riguarda i contenuti, si dovrebbero reperire tutte le procedure di espropriazione forzata immobiliari, i fallimenti (e le altre procedure di insolvenza assimilate, ossia il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria), le nuove procedure di sovra indebitamento (la meglio nota “legge salva suicidi”), i procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché i piani di risanamento.
Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d’ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti potranno limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti se vi è uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell’informazione in esso contenuta.
Siamo finalmente di fronte ad un’iniziativa di tipo legislativo che si muove sul fronte di consentire a chi deve recuperare un credito di poter accedere ad alcuni dati utili ai fini dell’azione. Staremo poi a vedere in che termini e modi sarà reso possibile tale accesso e i contenuti che verranno messi a disposizione. Stante la fondamentale importanza che da più parti viene a parole riconosciuta alle attività di recupero del credito, anche e soprattutto in relazione alle enormi masse di NPL di cui ogni giorno scorrono fiumi di parole orali e scritte, sarebbe auspicabile un pubblico ampliamento delle prerogative di indagine degli addetti ai lavori. Solo così il settore potrà usufruire degli strumenti necessari a svolgere quelle attività informative complementari ma basilari per il recupero.
Si colmerebbero in tal modo le lacune legislative di cui il nostro comparto è a nostro parere ammorbato, consentendo così anche il superamento, o quanto meno il contenimento, del forte contrasto oggi in essere tra gli opposti interessi delle parti: quello al recupero del credito da pare del creditore e quello alla tutela della sua privacy da parte del debitore.
E’ giunta l’ora che il legislatore indichi quale debba prevalere e in che ambiti.
Rosita Cecchetelli
Responsabile di Produzione Milano 07/07/2016