Decreto Legge Sostegni Bis: prorogati gli incentivi fiscali alle cessioni di NPL

28 June 2021 IN Attualità
Decreto Legge Sostegni Bis: prorogati gli incentivi fiscali alle cessioni di NPL

Il Consiglio dei Ministri, nelle scorse settimane, ha approvato il decreto per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il cosiddetto ‘Sostegni Bis’. Sono dunque 40 i miliardi che andranno ad aiutare l’economia duramente fiaccata dalla pandemia.

È stata prorogata di un anno, con l’art. 19 del Decreto-legge 73/2021, pubblicato lo scorso 25 maggio 2021 in Gazzetta Ufficiale, fino al 31 dicembre 2021, l’operatività della norma agevolativa (articolo 44-bis, Dl n. 34/2019) che consente di trasformare in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace correlate alla cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati, ossia vantati verso debitori inadempienti (comma 1).

Il DL “Sostegni Bis” ha prorogato quindi al 31 dicembre 2021 gli incentivi alla cessione di crediti deteriorati a titolo oneroso con i quali viene concesso alla cedente il vantaggio fiscale di convertire le imposte anticipate, correlate alle perdite (c.d. Deferred tax asset, DTA), non ancora portate in diminuzione dell’imponibile al momento della cessione dei crediti stessi, in credito d’imposta, da poter utilizzare in compensazione.

In presenza dei presupposti, dunque, all’ammontare del valore nominale dei crediti complessivamente ceduti è commisurato l’ammontare massimo delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE convertibili in credito d’imposta, pertanto quanto maggiore è l’ammontare dei crediti ceduti, tanto maggiore può essere l’agevolazione.

Infine, il credito d’imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, oppure chiesto a rimborso, o ceduto.

Allo scopo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, per il 2021 ovvero per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è sensibilmente rafforzato l’istituto dell’Ace (articolo 1, Dl n. 201/2011):

 

  • il reddito detassato è determinato applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto all’esercizio precedente, comunque fino a un importo massimo di cinque milioni di euro, il coefficiente di remunerazione del 15% (invece, alla base pregressa, formata fino al 2020, continua ad applicarsi il coefficiente dell’1,3% - articolo 1, comma 287, lettera b), legge n. 160/2019);
  • in deroga al criterio del pro rata temporis fissato dal decreto attuativo della disciplina Ace (articolo 5, Dm 14 marzo 2012), gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento. Ad esempio, un versamento eseguito il 30 dicembre 2021 è computato per intero, anziché nella misura limitata di 2/365, come avverrebbe applicando l’ordinaria disciplina Ace (comma 6 del citato articolo 1).


Inoltre, sempre per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il beneficio può essere fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020. Il bonus è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo, dal giorno successivo a quello del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera assembleare di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio (ma può anche essere chiesto a rimborso o ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti). In tal caso, occorre prima produrre un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e nei termini che saranno definiti da un provvedimento, da adottare entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”. Il credito dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

Per evitare operazioni finalizzate al solo beneficio fiscale, sono previsti specifici meccanismi di recapture nel caso in cui, nei due anni successivi al 2021, il patrimonio netto dell’impresa diminuisca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio (commi 2-7).

La misura, ampiamente anticipata dagli operatori viene introdotta in una fase dell’anno nella quale gli istituti di credito tipicamente finalizzano la propria strategia per le cessioni che verrà implementata nel secondo semestre, pertanto è prevedibile un impulso positivo alle operazioni di dismissione degli attivi deteriorati.

Si tratta di un ulteriore fattore abilitante, che si aggiunge alla più generale prospettiva che, la maggior parte degli istituti si stia attivando per “fare spazio” in magazzino in vista  di un aumento dei nuovi flussi di crediti non performing atteso per la seconda metà di quest’anno e per il successivo a fronte della graduale rimozione delle misure di sostegno ai debitori come le moratorie.
 

Fonte: FiscoOggi

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