Informazioni Commerciali e Attività Investigative: guida per un'operatività etica e legale

15 January 2024 IN Strumenti di lavoro
Informazioni Commerciali e Attività Investigative

Nel contesto aziendale sempre più dinamico e interconnesso, la raccolta di informazioni è diventata un'attività essenziale a supporto di decisioni in ambito commerciale, per valutare l’affidabilità e la solvibilità di un partner o un cliente. Tuttavia, è fondamentale comprendere la differenza tra Informazioni Commerciali e Indagini Investigative, e ancor più cruciale è avere una chiara conoscenza delle Licenze necessarie per condurre tali attività.

Informazioni Commerciali e Attività Investigative: definizioni e scenari applicativi

Le Informazioni Commerciali riguardano l’attività di raccolta, analisi e elaborazione di dati economici, finanziari e patrimoniali, rispettando le normative sulla privacy. Per lo svolgimento delle suddette attività i soggetti autorizzati possono raccogliere informazioni provenienti da:
 

  • Pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet) 
  • Fonti private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica dell'interessato e di relativa valutazione, 
  • In forma indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo o anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.


Dall’altra parte, le Attività Investigative che invece includono indagini differenziate nei diversi ambiti:
 

  1. Privato
  2. Aziendale
  3. Commerciale
  4. Assicurativo 
  5. Difensivo


Quest'ultimo possibile solo per coloro che sono già in possesso di una licenza ai sensi dell'art. 134 TULPS:
 

  • Ambito Privato: l’indagine è volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria; 
  • Ambito Aziendale: richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati, l’indagine è volta a risolvere questioni afferenti alla propria attività aziendale, può essere richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria; 
  • Ambito Commerciale: richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati, l’indagine è volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente; 
  • Ambito Assicurativo: richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni; 
  • Indagine Difensiva volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice.


Quindi, le due attività menzionate, l'investigazione privata e l'informatore commerciale, possiedono competenze specifiche e adottano modalità operative differenti. 

La licenza ex art. 134 TULPS e le sue implicazioni

Tanto per svolgere l’attività di Informatore Commerciale quanto per svolgere l’attività Investigativa occorre una Licenza che però non è la medesima.

Le differenze tra le due licenze sono significative. Non solo variano le tipologie di servizi che possono essere erogati, ma anche i requisiti necessari per ottenerle.

È importante sottolineare che possedere una Licenza 134 non autorizza automaticamente a svolgere tutte le tipologie di attività previste dal TULPS.
Ad esempio, il titolare di una licenza potrebbe essere abilitato solo per le Informazioni Commerciali e non per le Attività Investigative, rendendo fondamentale una chiara comprensione delle competenze autorizzate.


L'importanza della verifica delle licenze 

Il D.M 269/2010 ha introdotto nuove norme che delineano in modo netto la separazione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale. Questo atto normativo ha anche introdotto nuovi requisiti tecnici e formativi, rendendo ancora più stringenti le condizioni per ottenere la licenza.

In un contesto in cui la protezione dei dati personali è prioritaria, è essenziale che i mandanti verifichino attentamente la licenza posseduta dal proprio interlocutore in base alle attività che intendono affidargli. Tale verifica può essere effettuata richiedendo al titolare di Licenza copia della stessa o in alternativa verificandone il possesso attraverso una visura camerale sull’azienda (vi è infatti obbligo di trascrizione). Il sito dell'associazione di categoria Federpol offre un ulteriore strumento per verificare la tipologia di licenza di un operatore, contribuendo a evitare responsabilità e ripercussioni. 

La comprensione approfondita delle licenze investigative, in particolare della Licenza ex art. 134 TULPS, è fondamentale per evitare rischi legali e garantire un'operatività conforme alle normative vigenti. Il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni è un elemento chiave nell'assicurare che le informazioni commerciali e le attività investigative siano condotte in modo etico e legale.

BD Business Defence, dotata di entrambe le licenze, si pone come partner affidabile per assistere sia nelle Informazioni Commerciali sia nelle Investigazioni, garantendo un approccio professionale e in piena conformità normativa.

La mancanza di rispetto delle disposizioni dell'art. 134 TULPS costituisce un reato penale. Coloro che si improvvisano investigatori privati senza detenere la necessaria licenza prefettizia si espongono a sanzioni gravi, che comprendono un periodo di arresto fino a due anni e un'ammenda che va da 206 a 619 euro, come previsto dall'art. 140 TULPS. Queste norme rigorose sono progettate per garantire che le attività investigative siano condotte in modo etico, legale e nel pieno rispetto dei diritti e della privacy delle persone coinvolte.

Seguici su Linkedin per restare aggiornato