INVESTIGAZIONI vs INFORMAZIONI COMMERCIALI
Forse non tutti sanno che la Licenza ex art. 134 TULPS e norme collegate, viene concessa dal Prefetto per consentire lo svolgimento di diverse tipologie di attività.
Le norme regolano le Informazioni Commerciali e le Investigazioni.
Le differenze tra le due diverse Licenze non sono poche, sia in termini di tipologia di servizi che possono essere erogati, sia in termini di requisiti necessari per l’ottenimento delle medesime.
Molteplici le differenze tra i numerosi adempimenti, burocratici e non, necessari al loro mantenimento nel tempo.
Non è detto quindi che il soggetto dotato di licenza 134, e di conseguenza l’azienda che questo rappresenta, siano autorizzate a svolgere tutte le tipologie di attività previste dal TULPS.
Il titolare di licenza potrebbe aver ottenuto quella per le Informazioni Commerciali e, non quella per le Attività Investigative.
Tra le novità del D.M 269/2010, è stata introdotta la netta distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, prevedendo anche nuovi requisiti tecnici e formativi.
Qualora si operi in ambiti che travalicano quelli espressamente autorizzati dal Prefetto, si è passibili di denuncia per esercizio arbitrario della professione e per trattamento illegale dei dati personali.
In un contesto in cui il Garante pone particolare attenzione al trattamento dei dati in particolar modo di persone fisiche è opportuno che anche le mandanti si adoperino per verificare la Licenza posseduta dal proprio interlocutore in funzione delle attività che deve affidargli.
Le Informazioni Commerciali consistono nell’attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.
Per lo svolgimento delle suddette attività coloro che sono autorizzati a svolgere l’attività di informazioni commerciali possono raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica dell'interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.
Le Investigazioni, si declinano in attività di indagine in ambito privato, aziendale, commerciale, assicurativo e in ultimo, l’attività di indagine difensiva (che può essere richiesta solo da chi è già in possesso di una licenza ai sensi dell'art. 134 TULPS, in ambito civile, ed abbiano maturato "una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività”).
L’attività di indagine in ambito privato, è volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria; l’attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati, è volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, può essere richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria; l’attività d'indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente; l’attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni; l’attività d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice
Come abbiamo ampiamente chiarito il decreto stabilisce in maniera netta la separazione delle due figure dell’investigatore privato e quella dell’informatore commerciale.
Potrebbe essere comunque difficile orientarsi, nei casi specifici, infatti, non sempre è lampante quando ci si trova di fronte a indagini o ad informazioni.
Nella maggior parte dei casi in cui occorrano informazioni patrimoniali su un una persona fisica, è necessario rivolgersi ad un soggetto munito di Licenza Investigativa. Per essere ancora più chiari se mi serve il dato catastale, può essere sufficiente la Licenza per le Informazioni Commerciali, ma se mi occorre conoscere se il soggetto dispone di altre fonti di reddito aggredibili, occorre SEMPRE affidarsi ad un titolare di Licenza Investigativa.
Raccomandiamo quindi a tutte le Mandanti e Committenti che, per le ragioni più svariate, si avvalgono delle “Informazioni commerciali” e/o delle “Investigazioni”, innanzitutto di comprendere di quali tipologie di servizio effettivamente necessitino, e di controllare SEMPRE, prima della stipula di un contratto con un Infoprovider o della sua ammissione ad una gara, di quale licenza 134 sia effettivamente titolare.
Attenzione inoltre che, durante tutta la valenza del contratto, occorre poi monitorarne nel tempo il suo mantenimento.
Tale verifica può essere effettuata richiedendo al titolare di Licenza copia della stessa o in alternativa verificandone il possesso attraverso una visura camerale sull’azienda.
Nella visura è infatti obbligatoriamente necessario dare evidenza della tipologia di Licenza e dei poteri ad essa collegati. Ricordiamo che tra i requisiti della Licenza vi è il fatto che il titolare sia anche presente nel Consiglio di Amministrazione dell’azienda.
Qualora la visura non palesi queste informazioni occorre approfondire.
Anche attraverso il link al sito dell’associazione di categoria Federpol, Federazione Italiana degli Investigatori Privati, è possibile verificare la tipologia di licenza di un socio iscritto.
Per evitare ripercussioni e responsabilità è fondamentale svolgere sempre le adeguate verifiche.
Conoscere prima tutte le informazioni possibili sull’Infoprovider, consente di optare per il fornitore più qualificato in base delle azioni da compiere, evitando così sgradevoli sorprese dopo!
BD Business Defence è dotata di entrambe le Licenze, e può quindi occuparsi e assistervi sia nell’ambito delle Informazioni Commerciali sia in quello Investigativo.
Fonte: Rosita Cecchetelli – Titolare di Licenza BD Business Defence Srl