Riforma del settore della tutela del credito: sarà la volta buona per le Società di Informazioni Commerciali e Investigazioni?

28 February 2017 IN Attualità
Riforma del settore della tutela del credito: sarà la volta buona per le Società di Informazioni Commerciali e Investigazioni?

Una delle difficoltà maggiori che le società di Informazioni Commerciali per la tutela del credito, affrontano quotidianamente, deriva dall’annoso e sinora mai risolto conflitto “informazioni sul debitore VS legge sulla privacy”.

Qual è l’interesse che deve prevalere? Quello del creditore al recupero del credito o quello del debitore alla sua privacy? Oggi è il secondo a primeggiare, a discapito di ogni esigenza di recuperabilità dei crediti.

Sulle pagine dei giornali si legge, ormai da anni quotidianamente, di centinaia di miliardi di euro di crediti deteriorati (Non Performing Loans, brevemente detti “NPL”); ovvero quei crediti delle banche (mutui, finanziamenti, prestiti) che i debitori non riescono più a ripagare regolarmente o del tutto. Si tratta in pratica di crediti delle banche (debiti per gli altri soggetti) per i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza sia per l'ammontare dell'esposizione di capitale.

Le banche devono smobilizzare una grossa quantità di Npl.

Attualmente ci sono 70,4 miliardi di Npl lordi, pronti per essere ceduti da parte delle principali banche italiane che devono disfarsene: praticamente oltre il 20% dello stock totale dei crediti deteriorati lordi.

Nonostante il ricco carnet di interventi del governo, le banche italiane restano uno degli snodi più delicati in ambito europeo. Due i problemi sostanziali: l'elevata mole di crediti deteriorati, alimentata anche dalla recessione che in Italia è stata più profonda rispetto alla media continentale, e le scarse prospettive di crescita della redditività, che secondo il rapporto Ue sull'Italia si accompagna a una condizione di debolezza strutturale e a problemi di governance.

Le azioni disponibili attualmente per il rintraccio del debitore

Ora è però evidente che questi crediti, una volta ceduti, dovranno essere recuperati seppur in parte. Gli investor prima ed i services poi dovranno avere gli strumenti per rintracciare il debitore, analizzare la sua capacità di restituzione del debito e per farlo hanno bisogno di Informazioni.

Per quanto riguarda il rintraccio del debitore, la sua residenza per eventuali notifiche può essere oggi legittimamente accertata richiedendo un certificato ai competenti uffici delle varie anagrafi dei Comuni italiani, con tempistiche e costi non confacenti alle necessità delle lavorazioni.

I mezzi più usuali per recuperare il credito sono quelli del pignoramento del quinto dello stipendio o degli immobili di proprietà dei debitori, essendo residuale quello sui beni mobili registrati (veicoli), a causa sia della difficoltà di reperimento del dato, che non è pubblico, sia degli innumerevoli ostacoli che si frappongono oggi al buon fine di questo genere di azioni esecutive. Ricordiamo che il fermo amministrativo è uno strumento di esclusiva pertinenza degli enti impositori (Agenzia Entrate, Comuni, Inps, etc.), che possono utilizzarlo indipendentemente dalla reperibilità del bene mobile. Ai privati questo strumento è inibito.

Per gli immobili la pubblicità obbligatoria rende accessibile  qualunque informazione sul patrimonio immobiliare dei soggetti, per quanto gravata da diritti amministrativi, mentre le notizie sul posto di lavoro dei debitori sono ancora di reperibilità molto difficoltosa; intorno ai dati previdenziali incombe infatti una pesante segretezza, e per conoscere l’attività lavorativa svolta da un soggetto occorre eseguire indagini ad hoc, con costi che molto spesso travalicano addirittura l’importo del credito, per non parlare delle tempistiche lunghe per ottenere un esito soddisfacente.

Se si pensa poi che le pratiche NPL riguardano milioni di soggetti, va da se che o il legislatore prende atto che anche l’interesse del creditore debba essere tutelato concedendo, in deroga alla normativa sulla privacy, di poter accedere, lui o chi per lui, a determinate informazioni per tutelare il suo credito, oppure questi NPL non verranno mai recuperati, con gravi danni per banche e collettività.

Il creditore però, a livello personale, può richiedere l’accesso alle banche dati della Pubblica Amministrazione per tutelare il suo credito.

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162, modificato con D.L. 27 giugno 2015, n. 83, ha introdotto l’art. 492 bis del Codice di procedura civile. La nuova norma ha previsto, qualora non possa farlo l’Ufficiale Giudiziario, l’accessibilità diretta per il creditore ad alcune rilevanti banche dati. Il creditore, in proprio e senza alcun ausilio dei professionisti del settore (Agenzie di informazioni commerciali e/o investigatori privati) può accedere ad importantissime banche dati, ma solo a quelle indicate nell’art.492 bis e precisamente:

1) anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari;

2) pubblico registro automobilistico;

3) enti previdenziali;

4) rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Mentre la giurisprudenza si è consolidata nella direzione di un’interpretazione restrittiva della norma, escludendo che le agenzie investigative e d’informazioni commerciali dalla possibilità di potervi accedere in luogo del creditore, le ultime proposte di legge in materia sembrano di altro avviso.

Le proposte di riforma del settore della tutela del credito

Su questo versante è secondo me importante evidenziare due recenti proposte legislative, che paiono muoversi nella direzione di una nuova acquisita consapevolezza dell’importanza dell’attività svolta dagli operatori del credito.

Si tratta del disegno di legge presentato il 22/01/2014, su iniziativa della senatrice Mariarosaria Rossi, recante “Disposizioni in materia di recupero del credito per conto di terzi” e la più recente proposta di Legge, del febbraio 2017, presentata dal deputato Paolo Petrini, recante “Riforma del settore della tutela del credito.”

Analizzando le due proposte, si rileva che la seconda in realtà è una replica della prima, tranne in alcuni punti.

Le relazioni introduttive dei due provvedimenti, praticamente identiche, mostrano una nuova presa di coscienza rispetto al settore del credito, così recitando:

“Il comparto dei servizi per la tutela del credito per conto terzi è una realtà imprenditoriale che ha avuto in Italia una forte crescita negli ultimi anni. La definizione «servizi per la tutela del credito» racchiude in sé l’attività di recupero crediti per conto terzi e quelle attività e servizi connesse e strumentali, svolte dalle aziende del settore, che tuttora sono ricondotte alla disciplina prevista dal TULPS del 1931 per le agenzie di affari. Oggi, le imprese di servizi per la tutela del credito non possono essere considerate più semplicemente delle agenzie di affari, ma tenuto conto della importante realtà imprenditoriale che rappresentano, devono essere disciplinate come aziende e meritano una moderna normativa per l’importante contributo che danno al buon andamento dell’economia e per il ruolo di garanzia che svolgono sul funzionamento dei tribunali e degli uffici del giudice di pace, preservandoli da un rilevante numero di contenziosi che, viceversa, potrebbero definitivamente comprometterne l’attività già oggi in difficoltà. Attualmente il controllo del settore del recupero del credito è demandato al Ministero dell’interno che alla luce degli articoli 115- 120 del TULPS prevede per le aziende del comparto una serie di adempimenti antiquati ed inadatti per un efficace e veloce controllo dell’attività”.

E ancora:

…”E’ pertanto necessario che il nostro settore sia regolato con una disciplina omogenea che garantisca una precisa regolamentazione, fornendo gli strumenti adatti agli operatori del settore e garantendo la precisa attuazione e rispetto delle norme anche grazie all’apporto fornito dall’organismo pluralistico di controllo…”.

…Aggiungendo che:

…”Al fine di avere un’esatta percezione della rilevanza dell’attività svolta dalle aziende e dai lavoratori dei servizi per la tutela del credito, si ricorda che i soggetti che prioritariamente affidano i propri crediti insoluti alle aziende del comparto vanno dalle piccole, medie e grandi imprese alle banche, dalle utilities alle pubbliche amministrazioni centrali e locali e che il numero delle pratiche affidate ha un valore complessivo di oltre 43 miliardi di euro (fonte: dati Unirec 2013)…”.

Entrambe le proposte, all’art. 3 comma 1, definiscono gli “Addetti alla tutela del credito”, in questi termini:

I soggetti, ivi incluse le imprese, muniti dell’autorizzazione dell’Organismo pluralistico di controllo e regolazione di cui all’articolo 4, anche per il tramite di propri addetti, in qualità di lavoratori autonomi, parasubordinati dipendenti, svolgono le seguenti attività:

a) ricerche presso banche dati pubbliche, accessibili al pubblico o accessibili in regime di convenzione, e rintraccio telefonico, telematico e domiciliare dell’obbligato;

b) attività di sollecito e recupero dei crediti che comporti qualsiasi rapporto, telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro, con l’obbligato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;

c) delega transattiva e incasso per conto del creditore mandante;

d) redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell’attività di recupero utilizzabile, anche per fini di deducibilità fiscale.

Molto interessanti appaiono a mio avviso le differenze tra i due progetti, in quanto il secondo più recente prevede un’estensione delle possibilità per le aziende operanti nel settore della tutela del credito:

Si passa infatti da un generica previsione condizionale prevista nel disegno del 2014 “Sull’ampliamento delle possibilità di rintraccio si potrebbe interpellare la CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.) per poter valutare la possibilità di offrire, in regime di convenzione, un servizio di accesso alla banca dati informatica creata per il cosiddetto «furto d’identità», a un orientamento più ampio previsto dalla proposta del 2017: “Sull’ampliamento delle possibilità di rintracciare il debitore, è opportuno sviluppare un servizio di accesso alla banca dati informatica creata per il c.d. “furto d’identità” da affidare in regime di convenzione a CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

Sulle possibilità di accesso alla base dati creata per il cosiddetto «furto d’identità», si passa quindi da un condizionale ad un più pressante presente indicativo.

Il concetto è ripreso dall’art. 6 delle menzionate proposte (rispettivamente ai commi 1 e 2), relativo alle “Attività di rintraccio e banche dati” che rispettivamente recitano:

Nel 2014:

Fermo restando quanto previsto all’arti-colo 3, comma 1, lettera a), al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento delle attività di tutela e recupero del credito ed ai soli fini del rintraccio del debitore, gli esercenti i servizi di cui all’articolo 1 possono accedere alla banca dati gestita dalla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (CONSAP) per il furto d’identità, in regime di convenzione e sotto il controllo dell’organismo di cui all’articolo 4.

Nel 2016:

Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento delle attività di tutela e recupero del credito e ai soli fini del rintraccio dell’obbligato, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, hanno accesso alla Banca dati gestita da Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - CONSAP - per il furto d’identità, in regime di convenzione e sotto il controllo dell’Organismo, di cui all’articolo…”.

Il disegno 2016 prevede poi, all’art. 9, la Registrazione delle telefonate in entrata e in uscita, articolo che parrebbe dedicato anche alle società d’informazioni commerciali/agenzie investigative, stante il rimando ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1.

Mi sembra stia emergendo un orientamento di maggiore apertura nei confronti delle società del settore del credito, unito a una volontà di maggiore controllo sull’operatività delle medesime.

Vedremo se pure quest’ultimo disegno rimarrà lettera morta, o se invece finalmente le imprese del settore potranno beneficiare di una normativa nuova, consentendo loro di essere maggiormente competitive sul mercato, rispondendo così al meglio alle sue ormai trasformate esigenze.

Rosita Cecchetelli – Responsabile Produzione BD Business Defence S.r.l.

Milano, 28 febbraio 2017

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