Novità pignoramenti presso terzi: inefficaci dopo 10 anni

18 March 2024 IN Attualità
Novità pignoramenti presso terzi: inefficaci dopo 10 anni

Il panorama giuridico italiano si arricchisce di nuove disposizioni volte a garantire maggiore trasparenza e efficienza nel procedimento di pignoramento presso terzi. Attraverso l'articolo 25 del decreto legge 19 del 2024, recentemente presentato alla Camera per la conversione in legge, si introducono innovazioni significative per adattare il sistema alle esigenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Risorse bloccate e incertezza

Il procedimento di pignoramento dei crediti, che consente ai creditori di un debitore inadempiente di ottenere le somme che il debitore dovrebbe ricevere dai suoi creditori, coinvolge spesso sia le amministrazioni pubbliche che soggetti privati. Questo può includere datori di lavoro a cui viene intimato di trattenere somme destinate ai dipendenti per soddisfare i debiti non onorati, o altri soggetti obbligati a pagare somme a diverso titolo.

Una delle problematiche principali è rappresentata dal fatto che, una volta avviato il procedimento, il terzo coinvolto (ad esempio, il datore di lavoro) è tenuto a trattenere le somme oggetto del pignoramento senza avere una chiara visione dell'evoluzione della procedura. Secondo le stime della Banca d'Italia, attualmente esistono accantonamenti presso le amministrazioni pubbliche e nel settore privato per un valore complessivo di 2,05 miliardi di euro, legati a crediti non più azionabili. Questo implica una risorsa bloccata che potrebbe essere impiegata in altri contesti, se non adeguatamente gestita.

Perdita di efficacia del pignoramento: una soluzione per liberare risorse

Per affrontare questa criticità, il decreto legge introduce l'articolo 551-bis nel Codice di Procedura Civile, istituendo il concetto di perdita di efficacia del pignoramento di crediti verso terzi dopo un decennio dalla sua notifica. In altre parole, se entro dieci anni non viene emessa un'ordinanza di assegnazione e il creditore non manifesta interesse a mantenere il vincolo, il terzo può liberare automaticamente le somme accantonate, senza necessità di un provvedimento giudiziale. Tuttavia, per evitare questa liberazione automatica, il creditore può notificare una dichiarazione di interesse entro due anni prima della scadenza del termine decennale. Questa dichiarazione deve essere depositata nel fascicolo dell'esecuzione entro dieci giorni dalla notifica, pena l'inefficacia.

Norme transitorie e modifiche procedurali

Una disposizione transitoria è prevista per i pignoramenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del decreto: se il pignoramento è in corso da almeno otto anni al 2 marzo 2024, perde efficacia se il creditore non notifica la dichiarazione di interesse entro il 2 marzo 2026. Parallelamente, per accelerare il soddisfacimento del creditore e evitare ritardi e proliferazione di interessi, il decreto modifica l'articolo 553 del Codice di Procedura Civile, imponendo al creditore pignorante l'obbligo di fornire al terzo tutti gli elementi necessari per l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione.

Scadenze e conseguenze della mancata notifica

Infine, si stabilisce che se l'ordinanza di assegnazione non viene notificata entro 90 giorni dalla sua comunicazione al terzo, i crediti assegnati cessano di produrre interessi. Se questa notifica non avviene entro sei mesi dalla scadenza del termine decennale, il pignoramento perde completamente efficacia. Per i procedimenti pendenti, il termine di 90 giorni decorre dal 2 marzo 2024. Inoltre, se al 2 marzo 2024 sono già trascorsi almeno otto anni dalla notifica del pignoramento al terzo e vi è stata un'ordinanza di assegnazione, questa perderà efficacia se non notificata entro il 2 marzo 2026.

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Fonte: Il Sole 24 Ore 

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