La riforma sull'esecuzione forzata ha apportato delle modifiche circa l'atto di pignoramento mobiliare. Vediamo quali.Il pignoramento auto, moto e rimorchi è stato di recente modificato con l'entrata in vigore del Dl 83/2015 che ha introdotto importanti novità in materia di esecuzione forzata, tra cui ad esempio la nuova formula dell'atto di precetto, l'istituzione degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento e la nuova procedura di pignoramento dell'automobile 2018 da parte del creditore che vanta un credito nei confronti del debitore.
Cosa cambia dopo l'entrata in vigore del Dl 83/2015 convertito in legge n.132/2015?
Come cambia la procedura e l'atto di pignoramento mobiliare? A seguito della riforma sull'esecuzione forzata, sono state introdotte diverse novità nei pignoramenti, come la nuova formula dell'atto di precetto, l'istituzione degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento e varie semplificazioni che hanno reso le procedure di pignoramento più semplici, efficaci e veloci. Tra queste semplificazioni, quella più degna di nota è quella che riguarda il pignoramento auto, moto e rimorchi. Infatti, se prima la procedura di esecuzione forzata prevedeva l'obbligo di dover notificare personalmente, ossia, "a mano" presso il domicilio del debitore l'atto di pignoramento dell'automobile con la sua conseguente messa all'asta, sempre se rintracciata, oggi, grazie alla nuova procedura, il creditore e l'Ufficiale giudiziario possono assolvere, a partire dal 31 marzo 2015, agli adempimenti sopra elencati per via telematica. Pertanto il pignoramento veicoli, auto, moto e rimorchi, così come il pignoramento dello stipendio ed il pignoramento pensione, avviene dopo la notifica al debitore e dopo aver trascritto l'atto di pignoramento secondo le modalità previste dal PRA per l'esecuzione forzata. Ciò significa che il creditore dopo aver ricevuto dal PRA, l'informativa circa le auto e i veicoli intestati al debitore, può procedere immediatamente a notificare l'atto di pignoramento. La riforma sull'esecuzione forzata, con il nuovo art. 521 bis del codice di procedura civile, prevede che il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi venga ora eseguita attraverso la notifica al debitore e la successiva trascrizione dell'atto di pignoramento, nel quale riportare tutti i dati richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione in pubblici registri, per sottoporre i beni all'esecuzione. L'atto di pignoramento è il documento formale attraverso il quale il debitore viene messo a conoscenza dell'ingiunzione, dei beni pignorati, i tempi e le scadenze entro i quali deve consegnare i suddetti beni insieme ai documenti di proprietà, nello specifico:- Ingiunzione al debitore di evitare qualsiasi comportamento atto a sottrarre alla garanzia del credito, per cui per esempio di nascondere l'auto o la moto, venderla, demolirla ecc;
- Intimazione al debitore di consegnare entro 10 giorni i beni pignorati, il libretto di circolazione e il foglio complementare. Con l'atto di pignoramento, il debitore diventa in automatico il custode del proprio mezzo, senza diritto di compenso, fino al momento della consegna dei beni all’IVG, ossia, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato competente per territorio in base alla residenza, domicilio o sede del debitore. Diventando il custode, diventa anche l'unico responsabile di un eventuale danno, smarrimento, furto o distruzione del veicolo pignorato. Trascorsi 10 giorni senza che il debitore abbia consegnato i mezzi indicati nell'intimazione, qualora il veicolo sia trovato dalla Polizia a circolare su strada dalla Polizia, vi è:
- il ritiro del mezzo e della relativa documentazione;
- Consegna del bene pignorato all'IVG che ne assume la custodia e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante via PEC.
- Nota di iscrizione a ruolo;
- Copie conformi del titolo esecutivo, dell'atto di precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione.