Recupero Crediti: 3 Proposte di Legge a confronto.
La contemporanea pendenza di tre proposte di legge riguardanti l’attività di recupero crediti è, senza dubbio, indice dell’accresciuta importanza di tale settore e della necessità di un riordino della disciplina esistente. L’attuale corpus normativo, infatti, si sta rivelando inadeguato rispetto alle esigenze del mercato, che ha visto, negli ultimi anni, nascere soggetti nuovi e difficilmente inquadrabili nelle categorie esistenti; non da ultimo, i legali che si occupano di recupero crediti si sono dovuti “reinventare” per non perdere il loro ruolo in quella che, oggi, è diventata una vera e propria filiera produttiva. A fronte di quanto sopra, il DDL Petrini (doc. n° 4261 del 31.1.2017) e il DDL Di Maio (doc. n° 4358 del 10.3.2017) propongono di aggiornare la disciplina relativa all’attività di recupero crediti; il DDL Meloni (doc. n° 4091 del 13.10.2016) propone l’introduzione dell’aggravante del reato di atti persecutori commesso nell’esercizio di attività di recupero crediti. Il DDL Petrini si prefigge, sin dalla relazione introduttiva, di “definire i principali punti per una riforma che, disciplinando con norma di legge regole chiare e aggiornate, assicuri la tutela dei consumatori, un contesto operativo certo per le imprese, la formazione continua e i risparmi di costi per la pubblica amministrazione, in un’ottica di sussidiarietà che non può essere disattesa da un intervento normativo di questa portata”. Si tratta, dunque, di un intervento ad ampio raggio, che coinvolge tutti gli attori interessati (debitori compresi) e tocca diversi ambiti, dalla tutela della privacy, alla qualificazione degli operatori, fino alle procedure. La spinta innovatrice è forte e si avverte sin da subito: è previsto, infatti, lo spostamento delle competenze di controllo dal Ministero dell’Interno a quello della Giustizia, presso il quale sarà creato uno specifico Organismo nazionale pluralistico di controllo e di regolazione. Tale Organismo avrà l’obbligo di tenere il registro degli esercenti servizi per la tutela del credito, di regolare il mercato dei servizi di tutela del credito, di definire i requisiti per l’esercizio di tale attività e di curare i livelli minimi di competenza e professionalità degli addetti, nonché tutto quanto meglio previsto all’art. 5 del medesimo DDL Petrini; l’Organismo avrà anche funzione disciplinare, potendo comminare specifiche sanzioni per le ipotesi di mancato rispetto delle norme legislative o amministrative che regolano l’attività di recupero crediti. È dunque previsto un forte accentramento di competenze in questo inedito organismo tecnico, che avrà ampia discrezionalità regolatoria e che, nell’intenzione del Legislatore, avrà la sensibilità necessaria per trarre dal mercato gli spunti per la miglior attuazione della normativa. Altro punto d’innovazione è la previsione per cui gli esercenti servizi di recupero hanno la possibilità di accedere in convenzione a banche dati pubbliche e private, nonché alla banca dati gestita dalla società concessionaria servizi assicurativi pubblici CONSAP S.p.A. per attività di rintraccio e di tutela del credito e comunque nei limiti fissati dal Codice Privacy. Infine, lato debitore, vi sono due previsioni di rilevante portata: l’obbligo di registrazione di tutte le telefonate in entrata e in uscita per i soggetti esercenti, servizi per la tutela del credito e la creazione di un Fondo di solidarietà a sostegno del reddito. Si tratta di due strumenti importanti a tutela della parte “debole” del rapporto creditorio, che spesso hanno difficoltà sia nel relazionarsi correttamente con gli operatori professionali, sia nel rispettare i termini di pagamento convenuti con i creditori: l’obbligo di registrazione, in particolare, tutela il debitore da ipotesi di condotte scorrette o eccessive da parte del professionista, spesso contestate; il Fondo di tutela, invece, interviene in favore di quei debitori che, a causa di “eventi inaspettati”, si siano trovati in difficoltà economica. Le modalità di accesso ai contributi erogati dal Fondo sono demandate allo statuto del Fondo medesimo, che sarà approvato solamente dopo l’eventuale entrata in vigore del DDL Petrini e che sono, dunque, allo stato ignote. Il DDL Di Maio ha, invece, un carattere decisamente più conservativo rispetto al DDL Petrini, avendo quale finalità prevalente l’armonizzazione della disciplina esistente. Sul punto, basti sottolineare che il DDL Di Maio non modifica la competenza del Ministero degli Interni e l’obbligo di acquisizione di una licenza ex art. 115 TULPS per l’esercizio dell’attività di recupero crediti per conto terzi, mentre – per quanto sopra – il DDL Petrini prevede l’abrogazione degli artt. 115 – 120 del TULP e la creazione del menzionato Organismo nazionale pluralistico di controllo e di regolazione. È però di parecchio interesse lo spunto di cui all’art. 2.4 del DDL Di Maio, essendovi espressa previsione per cui le imprese e gli addetti al recupero crediti possono, se dotati di mandato da parte del creditore, coordinare e gestire l’attività connessa al recupero giudiziale del credito, pur con la doverosa specifica che l’attività di assistenza legale è riservata agli iscritti all’Ordine degli Avvocati. Il punto, però, è interessante: in un momento storico nel quale si assiste, da un lato, alla concentrazione dei protagonisti in strutture sempre più grandi e, dall'altro lato, alla creazione di una vera e propria filiera nell’attività di recupero crediti, l’aver espressamente previsto per i titolari della licenza ex art. 115 TULPS la facoltà di coordinare anche il contenzioso giudiziale rende il DDL Di Maio particolarmente aderente ai segnali provenienti dal mercato. Si rimanda, poi, a successivi decreti del Ministero dell’Interno l’esatta individuazione delle caratteristiche e dei requisiti minimi per l’esercizio dell’attività di recupero crediti e per la qualificazione degli addetti, che devono essere mantenuti nel tempo anche mediante corsi di aggiornamento professionale e che sono soggetti a verifiche periodiche. Se il DDL Petrini e il DDL Di Maio, ciascuno con le proprie caratteristiche, si propongono di riformare o meglio regolamentare il settore del recupero crediti, il DDL Meloni ha finalità più specifiche: mira, infatti, ad inasprire, attraverso l’introduzione di una specifica aggravante relativa all’attività di recupero crediti, le sanzioni previste dal reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. In particolare, il disegno di legge dispone un aumento della pena nell’ipotesi in cui le condotte persecutorie siano commesse da istituti di credito, finanziarie o da qualsiasi altro soggetto o si concretizzino all’interno dell’attività di recupero. La ratio del DDL Meloni risiede nella necessità di colpire le condotte, evidentemente scorrette, degli addetti al recupero che, con modi e toni talvolta eccessivi, ingenerano nei debitori “stati d’ansia o di paura” o “il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto”: nella relazione introduttiva si fa espresso riferimento a determinate condotte, peraltro già stigmatizzate in passato dal Garante Privacy e dal Garante della Concorrenza, evidentemente esorbitanti dai limiti di legge, quali minacce di azioni inesistenti, di immediato pregiudizio o di conseguenze più ampie di quelle legate alla mera insolvenza. La proposta appare, quindi, più che fondata: l’ovvia speranza è che la novella non sia, eventualmente, utilizzata da quei debitori che, pur non avendo ricevuto alcuna indebita pressione, ricerchino strade per non onorare i propri impegni, ma che – per contro – sia utilizzata solamente quale doverosa tutela della parte debole del rapporto e quale strumento per censurare condotte che di professionale hanno davvero ben poco. In conclusione, ci troviamo di fronte a tre disegni di legge con caratteristiche ben distinte, ma tutti e tre meritevoli: il DDL Petrini e il DDL Di Maio muovono dalla più ambiziosa pretesa di riformare – innovando o armonizzando – l’intero settore del recupero crediti ed entrambi i testi hanno ricevuto diversi apprezzamenti. L’auspicio è che il Legislatore sappia cogliere l’opportunità della revisione di un comparto economico che oggi assume un grande rilievo e licenzi un testo in grado di cogliere il meglio delle due proposte, magari integrando all’interno di tale novella il DDL Meloni che, pur intervenendo su un tema specifico, ben si lega agli altri disegni di legge in discussione sotto il profilo della professionalizzazione delle imprese e dei loro addetti. Avv. Marco Leri per BD Business Defence Srl